Detrazione fiscale 55%
La nostra trentennale esperienza nel settore ci consente di offrirvi prodotti molto “performanti” corredati della documentazione necessaria per l’ottenimento della detrazione fiscale del 55%.
Si tratta di un’ottima opportunita’: in quanto consente di portare in detrazione il 55% delle spese sostenute per la sostituzione dei vecchi infissi con infissi di nuova concezione.Con la possibilita’ di suddividere tale importo in quote annuali per la durata di dieci anni.
Infissi di nuova concezione: significa aventi valori di trasmittanza termica tali da consentire un abbattimento notevole della dispersione termica nell”involucro edilizio. Detti risparmi si attestano mediamente intorno a valori del 20-25 % sulle spese di riscaldamento,ma non va’ trascurato neanche il fatto che sono in grado di isolare dai rumori provenienti dall’esterno, garantendo un eccezionale confort all’interno dell’edificio.
Sotto vostra specifica richiesta penseremo noi ad inviare tutta la documentazione necessaria all’ente preposto per l’ottenimento dello sgravio fiscale del 55%
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
• deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in
corso e con ICI pagata, se dovuta;
• deve essere dotato di un impianto di riscaldamento (come definito nella nostra FAQ
n° 37);
• in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se
viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute
agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
• l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non
come nuova installazione);
• deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
• deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore a quello riportato in
tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
assicurate le condizioni su esposte:
• scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori,
purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In
questo caso, nella valutazione della trasmittanza, deve considerarsi anche l’apporto degli
elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il
valore limite di cui sopra.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
• l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine
professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale
deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla
documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le modalità
indicate nella nostra FAQ n°39) e asseverato che tale valore rispetta il valore di
trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
• in alternativa: la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei
medesimi requisiti.
Inoltre:
un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato
anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link “per
i tecnici” del nostro sito), che può essere riportato:
• all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a
campo libero;
• in un’autocertificazione del produttore;
• nell’asseverazione.
N.B. In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 agosto 2009), l’asseverazione può essere:
• sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto
delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del
2005);
• esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento
del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28,
comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni
competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:
• fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce
“manodopera” da quella delle opere;
• ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di
richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge
finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la
detrazione e del beneficiario del bonifico;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la
documentazione è stata trasmessa.
b) documentazione da trasmettere all’ENEA: (esclusivamente attraverso il sito:
http://finanziaria2010.enea.it per i lavori terminati nel 2010), entro i 90 giorni successivi alla fine
dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la
nostra FAQ n°23),
1) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al
Catasto urbano, tale documentazione consiste in:
• Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente;
2) in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti
condominiali), la documentazione è la seguente:
• Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di
cui all’Allegato A al “decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, se
necessario, deve essere conservato a cura del cliente);
• Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”), che può anche
essere redatto dal singolo utente;
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
• Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
NOTE UTILI ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA
Una volta collegati al sito di invio, le fasi propedeutiche alla trasmissione della richiesta consistono
in:
• registrazione dell’utente (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si
trasmettano più richieste). In questa fase, occorre compilare il modulo di registrazione
con i propri dati e fornire indirizzo e-mail e password necessari alla fase successiva;
• autenticazione (inserendo indirizzo e-mail e password precedentemente forniti);
• identificazione dell’attività di riqualificazione energetica svolta, dalla quale
discendono in automatico gli allegati che è necessario compilare.
Gli originali dei documenti invece devono essere firmati (e eventualmente timbrati dal tecnico e
controfirmati dal richiedente), per i riscontri in sede fiscale.
NOTE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
In entrambi i casi, sia che si possa compilare il solo Allegato F o che si debbano compilare gli
Allegati A ed E, i nuovi infissi possono essere inseriti uno alla volta, ciascuno con le proprie
dimensioni e la propria trasmittanza (cliccando su “nuovo intervento”, al termine del primo
inserimento, per poter inserirne di nuovi), o una sola volta (riportando quindi la somma delle loro
superfici), se questi hanno medesime dimensioni, medesime caratteristiche costruttive e
conseguentemente, medesima trasmittanza, o infine, inserendo gli infissi una sola volta, riportando
quindi la loro somma e il valore di trasmittanza dell’infisso che si trova nelle condizioni meno
favorevoli (e che quindi ha la trasmittanza più alta).

