grosseto infissi

Detrazione fiscale 55%

La nostra trentennale esperienza nel settore ci consente di offrirvi prodotti molto “performanti” corredati della documentazione  necessaria per l’ottenimento della detrazione fiscale del 55%.

Si tratta di un’ottima opportunita’: in quanto consente di portare in detrazione il 55% delle spese sostenute per la sostituzione dei vecchi infissi con infissi di nuova concezione.Con la possibilita’ di suddividere tale importo in quote annuali per la durata di dieci anni.

Infissi di nuova concezione: significa aventi valori di trasmittanza termica tali da consentire un abbattimento notevole della dispersione termica nell”involucro edilizio. Detti risparmi si attestano mediamente intorno a valori del 20-25 % sulle spese di riscaldamento,ma non va’ trascurato neanche il fatto che sono in grado di isolare dai rumori provenienti dall’esterno, garantendo un eccezionale  confort all’interno dell’edificio.

Sotto vostra specifica richiesta penseremo noi ad inviare tutta la documentazione necessaria all’ente preposto per l’ottenimento dello sgravio fiscale del 55%

REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in

corso e con ICI pagata, se dovuta;

deve essere dotato di un impianto di riscaldamento (come definito nella nostra FAQ

n° 37);

in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se

viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute

agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:

l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non

come nuova installazione);

deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;

deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore a quello riportato in

tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010.

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

assicurate le condizioni su esposte:

scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori,

purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In

questo caso, nella valutazione della trasmittanza, deve considerarsi anche l’apporto degli

elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il

valore limite di cui sopra.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine

professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale

deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla

documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le modalità

indicate nella nostra FAQ n°39) e asseverato che tale valore rispetta il valore di

trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

in alternativa: la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei

medesimi requisiti.

Inoltre:

un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato

anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link “per

i tecnici” del nostro sito), che può essere riportato:

all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a

campo libero;

in un’autocertificazione del produttore;

nell’asseverazione.

N.B. In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 agosto 2009), l’asseverazione può essere:

sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto

delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del

2005);

esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento

del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28,

comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni

competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce

“manodopera” da quella delle opere;

ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di

richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge

finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la

detrazione e del beneficiario del bonifico;

ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la

documentazione è stata trasmessa.

b) documentazione da trasmettere all’ENEA: (esclusivamente attraverso il sito:

http://finanziaria2010.enea.it per i lavori terminati nel 2010), entro i 90 giorni successivi alla fine

dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la

nostra FAQ n°23),

1) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al

Catasto urbano, tale documentazione consiste in:

Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente;

2) in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti

condominiali), la documentazione è la seguente:

Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di

cui all’Allegato A al “decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, se

necessario, deve essere conservato a cura del cliente);

Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”), che può anche

essere redatto dal singolo utente;

c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

NOTE UTILI ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA

Una volta collegati al sito di invio, le fasi propedeutiche alla trasmissione della richiesta consistono

in:

registrazione dell’utente (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si

trasmettano più richieste). In questa fase, occorre compilare il modulo di registrazione

con i propri dati e fornire indirizzo e-mail e password necessari alla fase successiva;

autenticazione (inserendo indirizzo e-mail e password precedentemente forniti);

identificazione dell’attività di riqualificazione energetica svolta, dalla quale

discendono in automatico gli allegati che è necessario compilare.

Gli originali dei documenti invece devono essere firmati (e eventualmente timbrati dal tecnico e

controfirmati dal richiedente), per i riscontri in sede fiscale.

NOTE UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

In entrambi i casi, sia che si possa compilare il solo Allegato F o che si debbano compilare gli

Allegati A ed E, i nuovi infissi possono essere inseriti uno alla volta, ciascuno con le proprie

dimensioni e la propria trasmittanza (cliccando su “nuovo intervento”, al termine del primo

inserimento, per poter inserirne di nuovi), o una sola volta (riportando quindi la somma delle loro

superfici), se questi hanno medesime dimensioni, medesime caratteristiche costruttive e

conseguentemente, medesima trasmittanza, o infine, inserendo gli infissi una sola volta, riportando

quindi la loro somma e il valore di trasmittanza dell’infisso che si trova nelle condizioni meno

favorevoli (e che quindi ha la trasmittanza più alta).